Decreto Correttivo bis: novità per il concordato e altri adempimenti tributari
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.134 del 12.06.2024 il testo del decreto legislativo (Dlgs n. 81 del 12.06.2025), che introduce importanti disposizioni correttive e integrative in materia fiscale, con particolare riferimento a:
- adempimenti tributari,
- concordato preventivo biennale (CPB),
- contenzioso tributario e sanzioni.
Scarica il testo del dlgs del 12.06.2025 n. 81
Si tratta di disposizioni correttive e integrative dei decreti attuativi della legge delega n. 111/2023, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario.
Novità rispetto alla versione iniziale dello schema del dlgs
Il testo, nel corso dell'esame, è stato integrato da ulteriori 10 articoli rispetto alla versione iniziale, con contenuti in più sezioni tematiche, in particolare:
Art. 6 – Semplificazione dei termini di versamento IVA
È stato introdotto un nuovo articolo che modifica l’art. 1, comma 58, della legge n. 190/2014, prevedendo per i forfetari il versamento dell’IVA da reverse charge (anche intracomunitaria) entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre.
Art. 13 – Deduzione del costo del lavoro incrementale
Viene modificato il D.Lgs. 13/2024 per ammettere la deducibilità della maggiorazione del costo del lavoro introdotta dal D.Lgs. 216/2023. Prevista applicazione retroattiva al biennio 2025-2026.
Art. 14 – Soglie per le proposte nei confronti dei soggetti ad alta affidabilità fiscale
Introdotte limitazioni quantitative al reddito concordato per i contribuenti con livelli di affidabilità pari a 10, ≥9<10, ≥8<9.
Art. 15 – Modifiche alle cause di decadenza dal concordato
Precisazione su quando si applica la decadenza in caso di mancato pagamento: solo se non si paga entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia (art. 36-bis, DPR 600/1973).
Art. 17 (precedentemente art. 12) – Modifiche doganali e sanzionatorie
Rispetto alla formulazione iniziale dell'Art. 12 dello schema:
- inserito un nuovo comma 8 all’art. 118 sull’opzione per il riscatto delle merci confiscate.
Art. 21-23 – Nuovi articoli sull’accertamento
- Art. 21: adeguamento del procedimento di adesione al D.Lgs. 13/2024
- Art. 22: la sospensione dei termini non si applica più a determinati atti dal 31 dicembre 2025
- Art. 23: disciplina del recupero fiscale per aiuti di Stato.
Adempimenti tributari: proroghe e nuovi termini
Tra le principali novità per professionisti e imprese si segnala:
- proroga dell’uso dei vecchi coefficienti di redditività per i forfetari: per i contribuenti forfetari si prevede l’utilizzo dei coefficienti
di redditività di cui all’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2007, in attesa dell’elaborazione dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025. - divieto permanente di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie a persone fisiche: per tutelare la riservatezza dei dati sanitari, viene reso definitivo il divieto per i soggetti tenuti a inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria.
- rinvio al 30 aprile (dal 31 marzo) del termine per l’invio delle Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi, a partire dal 2026, e spostamento al 20 maggio della data di disponibilità della dichiarazione precompilata per le partite IVA.
- trasmissione annuale, e non più semestrale, delle spese sanitarie al Sistema TS, a partire dai dati 2025.
Concordato preventivo biennale: esclusione dei forfetari e novità per gli ISA
Una delle principali novità del decreto è l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, del Capo III del Titolo II del D.lgs. 13/2024, che disciplinava l’adesione al concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario (art. 7). Pertanto, i contribuenti che applicano il regime di cui alla legge 190/2014 non potranno più accedere al concordato per il biennio 2025-2026, anche se in possesso dei requisiti previsti inizialmente.
Il decreto lascia l’istituto riservato ai soggetti ISA. Tra le modifiche per questi ultimi si segnala che:
- a decorrere dalle adesioni per il biennio 2025-2026, qualora la differenza tra il reddito concordato e quello effettivo dell’anno precedente sia superiore a 85.000 euro, sulla parte eccedente si applicano le seguenti aliquote ordinarie:
- del 43% per i soggetti IRPEF
- e del 24% per i soggetti IRES.
- nuove cause di esclusione e cessazione per chi partecipa a studi associati o società tra professionisti che non aderiscono al concordato, a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. In particolare, i lavoratori autonomi che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contestualmente, partecipano a uno dei seguenti enti:
- associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- società tra professionisti;
- società tra avvocati,
possono accedere al concordato a condizione che anche le associazioni e le società sopra elencate nelle quali partecipano abbiano optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta.
È inoltre prevista un’ulteriore causa di esclusione per le associazioni e società sopra menzionate qualora tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi da lavoro autonomo non aderiscano al concordato per i medesimi periodi.
- proroga del termine di adesione al concordato dal 31 luglio al 30 settembre.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, tale termine è differito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Nuove soglie sulle proposte per soggetti con alta affidabilità fiscale
L’art. 14 introduce un limite massimo (soglia) alla proposta di reddito nel concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti con elevata affidabilità fiscale, ovvero quelli che negli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) ottengono un punteggio pari o superiore a 8. Il nuovo art. 9, commi 3-bis del D.lgs. 13/2024 e seguenti (introdotti dall’art. 14), prevede infatti limiti quantitativi alla proposta concordataria, in funzione del livello di affidabilità fiscale (ISA), più precisamente, il reddito proposto non può superare il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente (rettificato secondo le regole degli articoli 15 e 16 del D.lgs. 13/2024) di oltre:
- 10% se il punteggio ISA è 10;
- 15% se il punteggio ISA è tra 9 e 9,99;
- 25% se il punteggio ISA è tra 8 e 8,99.
La soglia non si applica se la proposta risulta inferiore ai valori settoriali determinati nella metodologia ufficiale.
Contenzioso tributario: più digitalizzazione
Il decreto introduce diverse misure per migliorare la digitalizzazione del processo tributario telematico, come:
- obbligo per i difensori di attestare la conformità dei documenti al cartaceo originale da loro detenuto;
- estensione dell’uso della PEC per notifiche anche nel giudizio di ottemperanza;
- possibilità di lettura immediata del dispositivo in udienza da parte del presidente della Corte di giustizia tributaria.
Sanzioni tributarie e doganali: chiarimenti e definizione agevolata
Tra le modifiche al sistema sanzionatorio, segnaliamo:
- la ridefinizione della graduazione delle sanzioni per violazioni in materia doganale e accise;
- estensione della possibilità di ravvedimento operoso anche in caso di annullamento parziale di atti;
- chiarimenti in merito alla non punibilità di alcuni reati di contrabbando in caso di ravvedimento prima dell’avvio di accertamenti.
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