Riforma dello Sport

ASD: non tutti i dirigenti sono ugualmente responsabili per i debiti tributari

La recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. Tributaria, n. 26544 del 2 ottobre 2025) affronta un tema molto rilevante per consulenti e operatori di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD).

La vicenda riguarda infatti  l’applicazione dell’art. 38 del codice civile e delle norme fiscali contenute nell’art. 148 del TUIR e nella legge n. 398/1991, in relazione alla qualificazione dell’attività associativa come commerciale e alla conseguente responsabilità tributaria personale e solidale dei componenti del consiglio direttivo.

L'elemento di novità nella decisione della Cassazione è rappresentato dal chiarimento sui limiti della responsabilità dei dirigenti di enti sportivi nei casi in cui non siano svolte mansioni di rappresentanza verso terzi.

Il caso

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento a un’associazione sportiva dilettantistica, contestando per l’anno d’imposta 2011 l’assenza dei requisiti per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli enti non commerciali.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’associazione svolgeva attività in violazione delle condizioni fissate dall’art. 148, comma 8, TUIR, e dallo statuto: in particolare mancava una effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa e veniva riscontrata una distribuzione indiretta di utili.

Sulla base di queste violazioni, l’Ufficio aveva riqualificato i proventi come derivanti da attività commerciale, rideterminando IRES, IRAP e IVA e applicando le relative sanzioni. Inoltre, aveva esteso la responsabilità tributaria ai membri del consiglio direttivo in quanto coobbligati solidali ai sensi dell’art. 38 c.c.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso dell’associazione e dei dirigenti, e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione, ritenendo tardive alcune eccezioni (come il difetto di legittimazione passiva) e confermando la decadenza dai benefici fiscali per mancanza dei requisiti statutari e gestionali.

Le decisioni di merito e di Cassazione

I contribuenti hanno presentato ricorso per Cassazione articolato in nove motivi.

 La Suprema Corte ha

  • accolto i primi tre, relativi alla questione della responsabilità dei membri del consiglio direttivo,
  • ha rigettato i restanti, confermando la correttezza delle valutazioni di merito in tema di agevolazioni fiscali.

La Cassazione ha sottolineato che la questione della legittimazione passiva dei componenti del consiglio direttivo può essere rilevata d’ufficio dal giudice e non è soggetta alle ordinarie preclusioni processuali. I giudici di merito avrebbero quindi dovuto esaminare nel merito la posizione dei singoli componenti del direttivo, anche se la questione era stata sollevata nelle memorie e non nel ricorso introduttivo

Inoltre, la Corte ha distinto tra:

  1. legali rappresentanti e sottoscrittori delle dichiarazioni fiscali, per i quali la responsabilità per i debiti tributari dell’associazione è pacifica e consolidata in giurisprudenza;
  2. “semplici” componenti del consiglio direttivo, per i quali la responsabilità non è automatica.

Per questi ultimi, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare l’effettivo svolgimento di un’attività negoziale per conto dell’ente, capace di creare obbligazioni verso terzi. Non è sufficiente la mera appartenenza all’organo direttivo.  La Corte ha enunciato quindi  il seguente principio di diritto:

“La responsabilità personale e solidale ex art. 38, comma 2, c.c. del ‘semplice’ componente del consiglio direttivo per le obbligazioni tributarie dell’associazione sportiva dilettantistica, che non sia anche legale rappresentante e sottoscrittore della dichiarazione, non è automatica e richiede la dimostrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di una sua attività negoziale concretamente svolta nei confronti di terzi per conto dell’ente.”

Per quanto riguarda la perdita dei benefici fiscali, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito. L’assenza di partecipazione effettiva dei soci e la distribuzione indiretta di utili costituiscono elementi sufficienti a giustificare la decadenza dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991. Le doglianze dei ricorrenti miravano a un riesame delle prove, che non è consentito in sede di legittimità.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado  in diversa composizione, per un nuovo esame limitato al profilo della responsabilità dei membri del consiglio direttivo.

I chiarimenti in pratica

Rilevanti i  risvolti  pratici  della pronuncia nella  gestione delle ASD e SSD:

  • non tutti i componenti del consiglio direttivo sono automaticamente responsabili dei debiti fiscali;
  • è necessario distinguere tra ruoli formali e attività effettive;
  • il mantenimento dei requisiti statutari e gestionali è essenziale per conservare il regime agevolato.

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