Bonus ZES Mezzogiorno: ecco le istruzioni per l’esonero
Con la circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026 l’Istituto ha finalmente fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 24 del DL 7 maggio 2024 n. 60, convertito dalla legge n. 95/2024 (c.d. decreto Coesione), a quasi due anni dalla istituzione
La misura è destinata ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato in sedi o unità produttive ubicate nei territori della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.
La circolare interviene a valle del periodo agevolato e disciplina requisiti soggettivi e oggettivi, modalità di presentazione delle domande, limiti di spesa e soprattutto le istruzioni per l’esposizione dell’esonero nei flussi Uniemens a partire da febbraio 2026, con recupero degli arretrati.
Lo sgravio per la ZES misura e beneficiari
L’esonero contributivo trova fondamento nell’articolo 24 del DL n. 60/2024, che ha introdotto un incentivo finalizzato alle assunzioni stabili nelle regioni ricomprese nella ZES unica. In base alla disciplina vigente, rientrano nella ZES:
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Molise
- Puglia
- Saregna
- Sicilia
A seguito dell’estensione disposta dalla legge n. 171/2025, dal 20 novembre 2025 sono incluse anche Marche e Umbria. Per queste ultime regioni, l’agevolazione è riconoscibile solo per le assunzioni effettuate da tale data.
Il beneficio è riservato ai datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, con esclusione della pubblica amministrazione e del lavoro domestico. Ulteriore requisito essenziale è il limite dimensionale: nel mese dell’assunzione il datore di lavoro deve occupare fino a un massimo di 10 dipendenti, calcolati al netto delle nuove assunzioni incentivate.
Bonus ZES 2024-25 le regole
L’incentivo consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.
L’esonero ha una durata massima di 24 mesi e spetta esclusivamente per assunzioni:
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- di personale non dirigenziale;
- effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.
Sono esclusi dall’agevolazione i rapporti di apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro intermittente. L’esonero è invece applicabile anche ai contratti part-time (con riproporzionamento del massimale) e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, con riferimento, però, alla sede e ai requisiti dell’utilizzatore.
I lavoratori devono aver compiuto 35 anni ed essere disoccupati da almeno 24 mesi alla data della prima assunzione incentivata.
È ammessa anche la fruizione residua dell’esonero in caso di riassunzione di lavoratori per i quali un altro datore abbia già beneficiato parzialmente del bonus.
L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse disponibili.
Adempimenti dei datori di lavoro per fruire del Bonus ZES
Per accedere all’agevolazione, i datori di lavoro devono presentare un’apposita istanza telematica tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) disponibile sul sito INPS.
La domanda è necessaria anche per le assunzioni già effettuate e consente all’Istituto di verificare la capienza delle risorse e il rispetto dei requisiti normativi.
L’istanza deve contenere, tra l’altro:
- dati identificativi dell’impresa e numero dei dipendenti nel mese di assunzione;
- dati del lavoratore e dichiarazione sullo stato di disoccupazione;
- tipologia contrattuale e orario di lavoro;
- retribuzione mensile media e aliquota contributiva datoriale;
- regione e provincia di svolgimento della prestazione lavorativa.
Una volta autorizzato l’esonero, la fruizione avviene nei flussi Uniemens a partire dalla competenza di febbraio 2026.
Per l’esposizione dell’incentivo è stato istituito il codice causale “EZES”, con utilizzo dei codici L619 (periodo corrente) e L620 (arretrati).
Gli arretrati relativi ai mesi da settembre 2024 a gennaio 2026 possono essere recuperati esclusivamente nei flussi Uniemens di febbraio, marzo e aprile 2026.
Resta fermo l’obbligo di regolarità contributiva (DURC), il rispetto dell’articolo 31 del DLgs n. 150/2015 e il divieto di cumulo con altri esoneri contributivi a carico del datore di lavoro, fatta salva la compatibilità con alcune agevolazioni fiscali e contributive specificamente indicate dalla norma.
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