ENPAM: dichiarazione reddituale dei medici prorogata al 5 settembre
Anche quest'anno l'ente previdenziale dei medici e odontoiatri ENPAM ha definito in extremis una proroga della scadenza dell'invio del Modello D dichiarazione reddituale dal 31 luglio al 5 settembre 2025.
L'avviso afferma testualmente :
"Il Consiglio di amministrazione dell’Enpam ha rinviato al 5 settembre il termine di presentazione del modello D 2025. Medici e odontoiatri hanno quindi un mese in più per compilare e presentare alla Cassa di previdenza la dichiarazione online sui redditi da attività libero-professionale conseguiti nel 2024. Il modello D è funzionale a determinare l’importo dei contributi di Quota B da pagare.
La proroga è stata stabilita in seguito a una norma statale, che ha spostato al 21 luglio (ed eventualmente al 20 agosto) la scadenza per pagare alcune imposte. Perciò solo in vista di quella data molti iscritti Enpam avranno a disposizione i dati utili per compilare il modello D.
Attenzione però a non oltrepassare il 5 settembre, perché il ritardo farebbe scatterebbe una sanzione di 120 euro.
È bene inoltre ricordare che nonostante la proroga per la presentazione del modello D, il termine del versamento dei contributi di Quota B resta invariato al 31 ottobre, per il saldo in unica soluzione o per il pagamento della prima rata."
Una guida pratica aggiornata alle ultime novità è presente online all’indirizzo www.giornaleprevidenza.it/guide/istruzioni-modello-d/
Dichiarazione reddituale Modello D prorogata al 6 settembre
I contributi previdenziali ENPAM sono divisi in Quota A e quota B . Il reddito da libera professione è coperto dai contributi previdenziali di Quota A fino a un certo importo. Superata questa soglia si deve compilare il modello D e pagare anche i contributi di Quota B.
il modello D è reperibile nell’area riservata del sito Enpam.it . Si ricorda che l'invio dopo la scadenza comporta una sanzione fissa di 120 euro.
Il reddito da dichiarare è quello che deriva dallo svolgimento, dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita in ragione della particolare competenza professionale, indipendentemente dalla qualifica fiscale, purche svolta in forma autonoma.
Si tratta ad esempio di:
• i redditi di lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della professione medica e odontoiatrica in forma individuale e associata;
• i redditi percepiti per l’attività intramoenia e le attività libero professionali equiparate alle prestazioni intramurarie;
• i redditi che derivano da collaborazioni o contratti a progetto, se sono connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica;
• le borse di studio dei corsi di formazione in medicina generale;
• i redditi di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica (es. partecipazione a congressi scientifici, attività di ricerca in campo sanitario);
• i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica;
• gli utili che derivano da associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale;
• i redditi che derivano dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del Codice civile che svolgono attività medico-odontoiatrica o attività connessa
REDDITI ESCLUSI
NON vanno dichiarati nel Modello D:
- compensi percepiti nell’ambito del rapporto di convenzione e
- per l’attività di guardia medica
- le borse di specializzazione
ENPAM: nuova delega a terzi per l’area riservata
Nell’Area riservata dedicata agli iscritti Enpam è ora possibile l'accesso non solo all'iscritto ma anche a professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro) o a persone di fiducia (ad esempio familiari).
La novità intende semplificare per i professionisti della medicina la gestione degli adempimenti, delle scadenze contributive e la presentazione delle domande di accesso alle prestazioni. Ogni delegato entrerà nell’area riservata Enpam con il proprio Spid personale o carta d’identità elettronica (Cie).
Ciascun medico o dentista potrà delegare fino a un massimo di tre persone fisiche e puo decidere se delegre tutte le funzioni o solo la visualizazione e stampa dei dati o anche la gestione completa degli adempimenti
La delega dura due anni, al termine dei quali verrà richiesto di esprimere una conferma se si intende rinnovarla.
Il servizio è revocabile in qualsiasi momento.
Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione “Come fare per” sul sito ENPAM.IT
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