Indennità discontinuità spettacolo IDIS 2025: regole aggiornate
Dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina dell’IDIS – Indennità di discontinuità – a favore dei lavoratori del settore spettacolo. La misura, aggiornata con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 611, L. 207/2024), è destinata a supportare economicamente chi lavora in maniera intermittente e discontinua nel comparto artistico e tecnico. INPS ha pubblicato il 13 giugno la circolare 101 2025 con le nuove istruzioni.
Di seguito una panoramica pratica per i consulenti del lavoro e datori interessati alla gestione operativa delle domande.
Chi ha diritto all’IDIS
Possono richiedere l’IDIS esclusivamente i seguenti lavoratori iscritti al FPLS, come da D.lgs. 175/2023:
- Lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
- Lavoratori subordinati a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli.
- Lavoratori subordinati a tempo determinato indicati dal Decreto 25 luglio 2023:
- Operatori cabine sale cinematografiche
- Impiegati tecnici e amministrativi di enti e imprese dello spettacolo, radio, TV, audiovisivi, cinema, doppiaggio
- Maschere, custodi, guardarobieri, addetti pulizie e facchinaggio, autisti
- Impiegati e operai di spettacoli viaggianti
- Dipendenti di imprese di noleggio e distribuzione film
- Lavoratori con contratto intermittente, esclusi quelli a tempo indeterminato con indennità di disponibilità
IDIS 20245 le condizioni di accesso
Per accedere all’IDIS, i soggetti sopra elencati devono possedere tutti i seguenti requisiti:
Requisito | Condizione |
---|---|
Cittadinanza | Essere cittadino UE oppure cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia |
Residenza | Essere residente in Italia da almeno 1 anno |
Reddito complessivo IRPEF | Non superiore a 30.000 euro nell’anno d’imposta precedente |
Contribuzione FPLS | Almeno 51 giornate accreditate al FPLS, escluse quelle coperte da NASpI, ALAS o IDIS |
Prevalenza reddito da attività FPLS | Il reddito da lavoro deve derivare in via prevalente da attività per cui è obbligatoria l’iscrizione al FPLS |
Contratti a tempo indeterminato | Non aver avuto contratti a tempo indeterminato nell’anno precedente (salvo intermittenti senza indennità di disponibilità) |
Pensione | Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto |
IDIS 2025: durata, esempio calcolo importo e cumulabilità
L’IDIS è erogata per un numero di giorni pari a 1/3 delle giornate FPLS accreditate nell’anno precedente, al netto di giornate già coperte da altre prestazioni non compatibili.
Esempio:
Giornate FPLS nel 2024: 100
Durata indennità: 100 / 3 = 33 giorni erogati
La durata effettiva non può superare il limite di 312 giornate complessive annue.
L’importo giornaliero è pari al 60% della retribuzione media giornaliera imponibile da lavoro FPLS. Non può superare il minimale contributivo giornaliero stabilito annualmente dall’INPS.
CUMULABILITA'
L’IDIS non è cumulabile, nello stesso anno e per le stesse giornate, con:
- NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola
- Indennità di maternità, malattia, infortunio
- CIG ordinaria e straordinaria (anche in deroga), FIS, fondi bilaterali
- Assegno ordinario di invalidità (salvo opzione per IDIS con sospensione dell’assegno)
È compatibile con cariche elettive purché prevedano il solo gettone di presenza. In caso di indennità di funzione o altri compensi, l’accesso è escluso.
Come presentare la domanda IDIS
La circolare INPS sulle domande precisa:
- Scadenza annuale: 30 aprile (prorogata se festivo). Per le domande con requisiti 2025 il termine è dunque il 30 aprile 2026
- Modalità: solo online tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS sul sito INPS > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”
- Alternative: tramite patronato o Contact Center (803 164 da rete fissa, 06 164164 da mobile)
- Valutazione INPS: entro il 30 settembre
Contribuzione per IDIS e regime fiscale
Tipo di contribuente | Contributo |
---|---|
Datori di lavoro / committenti | 1% dell’imponibile previdenziale |
Lavoratori FPLS (eccedenze massimale) | 0,5% di solidarietà |
Subordinati a TD (dal 2024) | +1,10% addizionale (L. 92/2012) |
Lavoratori autonomi | Dal 2024 **non versano più** il contributo ALAS |
Durante la fruizione dell’IDIS è riconosciuta contribuzione figurativa (fino a 1,4 volte il minimale), valida:
- ai fini pensionistici
- per il requisito dell’annualità contributiva nel FPLS
- fino a 1/3 del totale necessario per le prestazioni D.P.R. 1420/1971
Regime fiscale
L’IDIS è assoggettata a IRPEF, con ritenuta alla fonte:
- Art. 23 DPR 600/1973 se sostituisce reddito da lavoro dipendente
- Art. 25 DPR 600/1973 se sostituisce reddito autonomo (esente se in regime forfettario)
L’INPS rilascia regolare certificazione (CUS/CUA) ai fini dichiarativi.
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