Assegni familiari e ammortizzatori sociali

Indennità discontinuità spettacolo IDIS 2025: regole aggiornate

Dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina dell’IDIS – Indennità di discontinuità – a favore dei lavoratori del settore spettacolo. La misura, aggiornata con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 611, L. 207/2024), è destinata a supportare economicamente chi lavora in maniera intermittente e discontinua nel comparto artistico e tecnico. INPS ha pubblicato il 13 giugno la circolare 101 2025 con le nuove istruzioni.

 Di seguito una panoramica  pratica per i consulenti del lavoro e datori interessati alla gestione operativa delle domande.

Chi ha diritto all’IDIS

Possono richiedere l’IDIS esclusivamente i seguenti lavoratori iscritti al FPLS, come da D.lgs. 175/2023:

  • Lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
  • Lavoratori subordinati a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli.
  • Lavoratori subordinati a tempo determinato indicati dal Decreto 25 luglio 2023:
    • Operatori cabine sale cinematografiche
    • Impiegati tecnici e amministrativi di enti e imprese dello spettacolo, radio, TV, audiovisivi, cinema, doppiaggio
    • Maschere, custodi, guardarobieri, addetti pulizie e facchinaggio, autisti
    • Impiegati e operai di spettacoli viaggianti
    • Dipendenti di imprese di noleggio e distribuzione film
  • Lavoratori con contratto intermittente, esclusi quelli a tempo indeterminato con indennità di disponibilità

IDIS 20245 le condizioni di accesso

Per accedere all’IDIS, i soggetti sopra elencati devono possedere tutti i seguenti requisiti:

Requisito Condizione
Cittadinanza Essere cittadino UE oppure cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia
Residenza Essere residente in Italia da almeno 1 anno
Reddito complessivo IRPEF Non superiore a 30.000 euro nell’anno d’imposta precedente
Contribuzione FPLS Almeno 51 giornate accreditate al FPLS, escluse quelle coperte da NASpI, ALAS o IDIS
Prevalenza reddito da attività FPLS Il reddito da lavoro deve derivare in via prevalente da attività per cui è obbligatoria l’iscrizione al FPLS
Contratti a tempo indeterminato Non aver avuto contratti a tempo indeterminato nell’anno precedente (salvo intermittenti senza indennità di disponibilità)
Pensione Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto

IDIS 2025: durata, esempio calcolo importo e cumulabilità

L’IDIS è erogata per un numero di giorni pari a 1/3 delle giornate FPLS accreditate nell’anno precedente, al netto di giornate già coperte da altre prestazioni non compatibili.

Esempio:

Giornate FPLS nel 2024: 100

Durata indennità: 100 / 3 = 33 giorni erogati

La durata effettiva non può superare il limite di 312 giornate complessive annue.

L’importo giornaliero è pari al 60% della retribuzione media giornaliera imponibile da lavoro FPLS. Non può superare il minimale contributivo giornaliero stabilito annualmente dall’INPS.

CUMULABILITA'

L’IDIS non è cumulabile, nello stesso anno e per le stesse giornate, con:

  • NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola
  • Indennità di maternità, malattia, infortunio
  • CIG ordinaria e straordinaria (anche in deroga), FIS, fondi bilaterali
  • Assegno ordinario di invalidità (salvo opzione per IDIS con sospensione dell’assegno)

È compatibile con cariche elettive purché  prevedano il solo gettone di presenza. In caso di indennità di funzione o altri compensi, l’accesso è escluso.

Come presentare la domanda IDIS

La circolare INPS sulle domande precisa: 

  • Scadenza annuale: 30 aprile (prorogata se festivo). Per  le domande con requisiti 2025 il termine è dunque il 30 aprile 2026
  • Modalità: solo online tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS sul sito INPS > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”
  • Alternative: tramite patronato o Contact Center (803 164 da rete fissa, 06 164164 da mobile)
  • Valutazione INPS: entro il 30 settembre

Contribuzione per IDIS e regime fiscale

Tipo di contribuente Contributo
Datori di lavoro / committenti 1% dell’imponibile previdenziale
Lavoratori FPLS (eccedenze massimale) 0,5% di solidarietà
Subordinati a TD (dal 2024) +1,10% addizionale (L. 92/2012)
Lavoratori autonomi Dal 2024 **non versano più** il contributo ALAS

Durante la fruizione dell’IDIS è riconosciuta contribuzione figurativa (fino a 1,4 volte il minimale), valida:

  • ai fini pensionistici
  • per il requisito dell’annualità contributiva nel FPLS
  • fino a 1/3 del totale necessario per le prestazioni D.P.R. 1420/1971

Regime fiscale

L’IDIS è assoggettata a IRPEF, con ritenuta alla fonte:

  • Art. 23 DPR 600/1973 se sostituisce reddito da lavoro dipendente
  • Art. 25 DPR 600/1973 se sostituisce reddito autonomo (esente se in regime forfettario)

L’INPS rilascia regolare certificazione (CUS/CUA) ai fini dichiarativi.

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