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Riforma professione forense in vigore: cosa prevede la legge 137 2026

La riforma dell'ordinamento forense è ufficialmente legge dello Stato: il testo, approvato in via definitiva dal Senato il 22 luglio 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 177 del 1° agosto 2026 come legge 137/2026.

 Si tratta della legge di delega per la riforma organica della professione forense, che aggiorna la disciplina ferma dal 2012 e affida al Governo il compito di adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore, uno o più decreti legislativi attuativi. 

Vediamo il testo definitivo e tutte le novità.

La procedura legislativa

La delega affida al Governo l'incarico di emanare entro 6 mesi uno o più decreti legislativi, predisposti su proposta del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF), che saranno  trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti. 

E' prevista inoltre una fase correttiva: entro dodici mesi dall’adozione degli ultimi decreti delegati, il Governo potrà emanare disposizioni integrative e correttive.

QUI IL TESTO DELLA BOZZA DI DDL

Riforma forense: i principi direttivi

All’articolo 2  lo schema della legge definisce un ampio ventaglio di principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi 

Essi riguardano, in primo luogo, la riaffermazione dell’indipendenza e della dignità della professione, la delimitazione delle attività riservate all’avvocato e la previsione di nullità per atti compiuti senza assistenza legale in ambiti in cui essa è obbligatoria.

 Si introducono  inoltre:

  1. il ripristino del giuramento professionale,
  2.  il rafforzamento del segreto professionale,
  3.  l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile e
  4.  la disciplina delle informazioni sull’attività legale.

Ampio spazio è riservato alla regolamentazione delle forme collettive di esercizio della professione (associazioni, reti e società tra avvocati), garantendo l’autonomia intellettuale e prevedendo criteri specifici sulla composizione societaria e sulle incompatibilità. 

Viene poi ribadita la necessità di assicurare l’equo compenso e la proporzionalità dei corrispettivi, con la possibilità di parametrare il compenso anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Sul piano ordinamentale, il ddl prevede l’istituzione di un albo unico e di elenchi e registri specialistici, la riorganizzazione delle incompatibilità con la professione, la disciplina dell'avvocatura e il riconoscimento del CNF e degli ordini circondariali quali enti pubblici non economici, con poteri regolamentari e di rappresentanza istituzionale.

Formazione, consigli disciplinari, rete tra avvocati

Riguardo la formazione e all’aggiornamento professionale obbligatorio si prevedono:

  • la sospensione immediata in caso di inadempimento, 
  • l’istituzione delle scuole forensi per i praticanti e 
  • la riforma dell’esame di Stato, articolato in prove scritte e orali con criteri di valutazione uniformi a livello nazionale.

Infine, il testo riorganizza la materia disciplinare, attribuendo i procedimenti ai consigli distrettuali di disciplina, e rafforza la rappresentanza politica dell’avvocatura attraverso il Congresso nazionale forense e l’Organismo congressuale. 

In  tema di reti tra avvocati  si introduce una forma ibrida tra la struttura individuale e quella societaria, che permette  agli avvocati di unirsi a colleghi o altri professionisti per offrire servizi integrati, viene specificato che:

il contratto di rete può coinvolgere più avvocati oppure, nel caso di reti multidisciplinari, anche altri professionisti, ma devono partecipare almeno due avvocati iscritti all’albo; solo in questo caso il contratto di rete può avere ad oggetto l’esercizio di attività proprie della professione forense;

i redditi derivanti dalla partecipazione a reti tra avvocati restano sempre qualificati come redditi da lavoro autonomo, con accesso ai regimi fiscali agevolati (incluso il regime forfettario ex legge n. 190/2014)

Il ddl evidenzia che le reti devono essere strutturate in modo da salvaguardare autonomia, libertà e indipendenza intellettuale dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico, sancendo anche la nullità di ogni patto contrario.

Da ricordare che il Consiglio Nazionale Forense con il parere n. 14 del 19 aprile 2024, ha segnalato possibili criticità nel caso in cui una società tra avvocati (STA) partecipi a un'associazione tra avvocati, perché l’incarico verrebbe conferito alla società anziché al professionista in forma personale, in contrasto con l’art. 4, comma 1, della legge n. 247/2012 . Il CNF ritiene questa possibilità incompatibile con il principio che l’incarico debba essere conferito personalmente all’avvocato incaricato, pena la nullità del patto

Le novità dopo l’approvazione del Senato

Con il via libera del Senato — 114 sì, 19 astenuti e nessun voto contrario — il disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense ha concluso il proprio iter parlamentare. Il presidente del CNF Francesco Greco ha parlato di un "passaggio storico", ringraziando l'avvocatura per aver mantenuto una linea unitaria, oltre al governo e al Parlamento per il lavoro svolto. Ora sono previsti sei mesi di tempo dall'entrata in vigore della legge per adottare i decreti legislativi attuativi, su proposta del ministro della Giustizia e sentito il CNF, con successivo parere delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.

Tra i contenuti che emergono con maggiore chiarezza in questa fase finale, rispetto alla versione approvata alla Camera, si segnalano in particolare:

  • il ripristino del giuramento dell'avvocato, abolito nel 2012;
  • il rafforzamento del segreto professionale, definito "inviolabile e indisponibile";
  • una definizione più puntuale delle attività riservate agli iscritti all'albo, che comprendono ora anche la negoziazione assistita, la mediazione demandata dal giudice e, se svolta in modo continuativo e organizzato, la consulenza legale stragiudiziale connessa all'attività giurisdizionale, con nullità dei compensi pattuiti a favore di non iscritti;
  • la conferma dell'equo compenso, accompagnata dall'introduzione della solidarietà nel pagamento degli onorari tra tutti i soggetti coinvolti in accordi giudiziali o arbitrali;
  • per le società tra avvocati costituite in forma di società di capitali, l'obbligo che la maggioranza dell'organo di gestione sia composta da soci avvocati, titolari di almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto;
  • l'introduzione di una disciplina organica della monocommittenza, con contratti in regime di esclusività e compenso "congruo e proporzionato", pensata per favorire l'accesso al mercato dei professionisti più giovani;
  • sul fronte della governance degli ordini, il limite di tre mandati consecutivi per i consiglieri e un nuovo sistema elettorale attento all'equilibrio di genere;
  • la revisione del sistema disciplinare, con prescrizione fissata a sei anni e l'introduzione della riabilitazione per gli iscritti condannati in via definitiva.

L’entrata in vigore – Scarica il testo della legge

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026, la riforma dell'ordinamento forense diventa formalmente legge 137/2026 ed entra così nel suo iter di attuazione.

 Da questo momento decorrono i termini per l'esercizio della delega: il Governo avrà sei mesi di tempo, su proposta del Ministro della Giustizia e sentito il CNF, per adottare i decreti legislativi che daranno attuazione concreta ai principi fissati dalla legge, con successivo passaggio parlamentare per il parere delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato. È questa la fase più delicata del processo di riforma: come sottolineato dal presidente del CNF Francesco Greco, "è lì che si gioca davvero l'attuazione della riforma".

 Il testo della legge è disponibile QUI per il download in formato PDF.

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