Riparazioni in garanzia: come si applicano le nuove tutele alle auto
Le novità sulla garanzia dei beni di consumo, note come «diritto alla riparazione», riguardano anche automobili e altri veicoli. Sono state introdotte dal Dlgs 176/2026, in vigore dal 22 ottobre 2026, con cui l’Italia ha recepito la direttiva europea 2024/1799. Il decreto ha inserito nel Codice del consumo il nuovo Titolo II-bis, composto dagli articoli da 127-bis a 127-undecies.
Il principio di fondo, voluto dall’Unione europea soprattutto per ragioni ambientali, è favorire la riparazione rispetto agli altri rimedi a disposizione del consumatore quando un bene presenta un problema: sostituzione, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto. Nel caso dei veicoli, però, l’applicazione deve tenere conto della loro natura particolare. La riparazione è infatti già la soluzione più praticata, perché la sostituzione costa molto più che per i beni di consumo più comuni.
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Garanzia auto: proroga di 12 mesi e riparazione trasparente, le novità
Il decreto interviene su due fronti:
1 – Il primo è il rafforzamento della garanzia legale.
Per i contratti di vendita conclusi dal 31 luglio 2026, se il consumatore sceglie la riparazione di un difetto di conformità mentre la garanzia è ancora operativa, la copertura viene prolungata di un anno. La proroga è concessa una sola volta, a prescindere dal numero di riparazioni successive, e si somma alla garanzia di base. Per un veicolo nuovo la tutela passa così da due a tre anni. Per un veicolo usato, dove quasi sempre il venditore riduce la garanzia a un anno, arriva a due. La nuova disciplina non chiarisce da quando decorra l’estensione. La lettura prevalente, ritenuta più aderente al testo europeo, la calcola dalla data di consegna del bene e non da quella della riparazione.
2 – Il secondo fronte riguarda le riparazioni richieste fuori garanzia.
Dal 22 ottobre 2026 valgono nuovi obblighi di trasparenza, indipendentemente dalla data di acquisto o di consegna del bene. I prezzi calmierati e la disponibilità garantita dei ricambi sono invece previsti solo per le categorie di prodotti elencate in un apposito allegato, come lavatrici, frigoriferi, smartphone e tablet. I veicoli non rientrano in questo elenco.
Per i veicoli restano quindi le regole di trasparenza a carico dei riparatori. La principale è la possibilità di consegnare un modulo europeo con prezzo, tempi e condizioni della riparazione. Il modulo è facoltativo, ma una volta consegnato vincola il riparatore per almeno 30 giorni. Se poi l’officina non esegue l’intervento promesso, il consumatore ha diritto almeno al rimborso dei costi di diagnosi.
Sono previste anche sanzioni da 5.000 a 50.000 euro per violazione, sotto la vigilanza dell’AGCM.
Tre casi pratici: quale tutela si applica
Per capire quale disciplina si applica, occorre guardare alla natura del difetto e al momento in cui si manifesta. Ne derivano tre ipotesi.
- Difetto originario entro il periodo di garanzia legale. È il caso classico, regolato dagli articoli 133 e seguenti del Codice del consumo. Il consumatore può chiedere riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. Se sceglie la riparazione, scatta anche la proroga di 12 mesi.
- Difetto originario emerso dopo la scadenza della garanzia. Si applica il nuovo regime delle riparazioni. Nel calcolare la scadenza occorre ricordare che, se il bene era già stato riparato in garanzia per un difetto diverso, la durata della copertura va considerata di tre anni e non di due.
- Guasto sopravvenuto. Se il problema deriva da usura, uso scorretto, cattiva manutenzione o rottura accidentale, la garanzia legale non opera e resta solo il regime della riparazione trasparente. Per i veicoli rientrano qui l’usura di frizione, freni e pneumatici e i danni da uso improprio o da mancata manutenzione. Queste tutele valgono anche nel periodo in cui la garanzia legale è ancora valida.
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