Lavoro Dipendente

Decreto Sostegni alle imprese : approvazione definitiva

Ieri pomeriggio è stato approvato definItivamente alla Camera, con il meccanismo della  fiducia il testo della legge di conversione del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92 che contiene con un pacchetto articolato di misure straordinarie per il sostegno dell’occupazione nelle imprese in crisi, in particolare  ex Ilva e quelle situate in aree di crisi industriale complesse e con una nuova proroga dei  sostegni  per la filiera della moda  e rafforzamento della cassa integrazione per eventi climatici eccezionali. Aggiunto inoltre l'articolo relativo al  nuovo bonus straordinario di una mensilita per i percettori di Assegno di inclusione, per ovviare alla sospensione di un mese tra primo ciclo di erogazione e rinnovo 

vediamo in sintesi tutti gli articoli  in attesa della pubblicazione in Gazzetta del testo.

L'Articolo 1 – Sostegno alla continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA  prevede l’erogazione, fino a 200 milioni di euro per il 2025, di finanziamenti onerosi quinquennali a favore di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, per:

ripristino e manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti siderurgici;

interventi per la sicurezza e la continuità operativa;

eventuale trasferimento delle risorse alla società Acciaierie d’Italia.

Il prestito deve essere restituito entro 120 giorni dalla cessione degli impianti o, in mancanza, entro 5 anni dalla concessione.

Il nuovo Articolo 1-bis – Riqualificazione produttiva del polo siderurgico di Piombino stabilisce che i concessionari delle aree demaniali del polo siderurgico di Piombino acquisiscono la proprietà superficiaria delle opere realizzate e possono costituire ipoteca (non rinnovabile oltre la durata della concessione);

alla cessazione della concessione, le opere passano allo Stato senza indennizzo, salvo eventuale ordine di demolizione a carico del concessionario o proprietario superficiario.

Articolo 2 – Realizzazione di impianti per la produzione di preridotto

Modifica le finalità della società DRI d’Italia S.p.A., rimuovendo il vincolo al PNRR e all’impiego esclusivo di idrogeno da fonti rinnovabili, con maggiore flessibilità nella scelta delle fonti energetiche; proroga dei termini oltre giugno 2026 e realizzazione dell’impianto anche tramite partnership pubblico-privato, selezionando soci privati secondo le norme sul “doppio oggetto”.

Si prevedono anche con l'articolo 3 – Semplificazioni per investimenti  nelle aree ex ILVA superiori a 50 milioni di euro nelle aree industriali ex ILVA o collegate:

All' Articolo 4 – Sostegno all’indotto delle imprese strategiche, si estende anche al rendiconto 2024 la possibilità per Regioni e Province autonome di:

svincolare quote di avanzo vincolato derivanti da trasferimenti statali non utilizzati, per destinarle a misure di sostegno alle imprese dell’indotto, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Infine l'Articolo 5 – Cessione contratti nelle imprese in amministrazione straordinaria introduce norme per la cessione del contratto di vendita dei complessi aziendali, nei casi in cui il commissario straordinario avvii un’azione per risoluzione, annullamento o accertamento del contratto originario.

Il nuovo acquirente (anche a controllo pubblico) può subentrare se:

  • offre fino all’80% del prezzo originario più gli investimenti effettuati;
  • si impegna a rispettare piano industriale e livelli occupazionali.

Il rifiuto immotivato da parte dell’acquirente iniziale può comportare richiesta di risarcimento danni.

CIGS aree di crisi: esonero addizionale e Proroga per gruppi oltre 1000 dip

L’articolo 6 del provvedimento dispone l’esonero dal contributo addizionale previsto per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per l’anno 2025, applicabile alle imprese che operano in territori riconosciuti come “aree di crisi industriale complessa” ai sensi del DL 83/2012. 

L’esonero non è concesso a chi attiva procedure di licenziamento collettivo nel corso del periodo di integrazione. T

Un’altra misura di  rilievo è contenuta nell’articolo 7, che riguarda i gruppi di imprese con almeno 1.000 dipendenti sul territorio nazionale. 

In presenza di un accordo quadro firmato con i sindacati maggiormente rappresentativi, il Ministero del Lavoro e il Ministero delle Imprese, è possibile richiedere una proroga della CIGS fino al 31 dicembre 2027. Questo ammortizzatore straordinario, concesso in deroga alla normativa ordinaria, si colloca in continuità con trattamenti già avviati e consente di sospendere i lavoratori fino al 100% dell’orario.

L’obiettivo della disposizione è duplice: da un lato, gestire le eccedenze di personale in maniera non traumatica; dall’altro, favorire processi di reindustrializzazione e riconversione produttiva, dando tempo e strumenti alle aziende per costruire nuove strategie occupazionali.

 La spesa pubblica prevista è considerevole: 30,7 milioni di euro nel 2025, 31,3 nel 2026 e 32 milioni nel 2027, anch’essa coperta con riduzioni del Fondo sociale e altri meccanismi di compensazione tra entrate e risparmi attesi.

Ammortizzatori per cessazioni d’attività e nuove regole per i lavoratori

Con l’articolo 8, il decreto-legge prevede anche un ulteriore strumento in favore dei lavoratori coinvolti in cessazioni aziendali.

In presenza di un accordo governativo presso il Ministero del Lavoro, può essere concessa una proroga della CIGS per sei mesi non rinnovabili, nel caso in cui esistano prospettive concrete di cessione dell’azienda e riassorbimento occupazionale. Il finanziamento della misura ammonta a 20 milioni di euro per il 2025.

ATTENZIONE il decreto introduce anche un principio di condizionalità attiva. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento se:

  • rifiuta corsi di formazione o non li frequenta regolarmente;
  • non accetta un’offerta di lavoro con retribuzione almeno all’80% di quella precedente, a condizione che la sede sia entro 50 km o raggiungibile in massimo 80 minuti con mezzi pubblici.

L’elenco dei lavoratori sospesi deve essere trasmesso al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) 

Per l'implementazione pratica di questa misura, è necessario un decreto ministeriale che definisca le modalità operative.

CIG settore moda: nuova proroga di 12 settimane

L'Articolo  10  Stabilisce l'incremento del tetto di spesa per le misure di sostegno già previste dalla legge di bilancio 2024 per le imprese del settore moda.

Viene concessa la possibilità di utilizzo finoa 12 settimane di ammortizzatori sociali, entro il dicembre 2025

Vedi i dettagli in Cassa in deroga moda e pelletterie: proroga a gennaio 2025 . 

Anche in questo caso, l'effettiva applicazione  richiederà  l'emanazione di  un decreto ministeriale e istruzioni INPS.

In sintesi 

Misura Durata Periodo Note
Estensione cassa integrazione  12 settimane Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025 Riconoscimento facoltativo, entro i limiti di spesa
Flessibilità per i datori in crisi Anno 2025 Valutazione alternativa della condizione finanziaria
Limite di spesa Anno 2025 Copertura prevista nel comma 4 dell’art. 10

Con la conversione in legge sono stati aggiunti due ulteriori aspetti:

  • Possibilità di richiedere pagamento diretto da parte dell’INPS anche senza dimostrare difficoltà finanziarie.
  • Confermata l’esenzione dal contributo addizionale anche per questa proroga.

artt 10 bis e ter: CIG EONE e CISOA e bonus Assegno inclusione

Nel corso della conversione in legge è stato aggiunto l'art 10 bis che prevede ulteriori  tutele per i lavoratori in caso di eventi climatici eccezionali

Le norme sospendono temporaneamente (dal 1° luglio al 31 dicembre 2025) le limitazioni sulla durata degli ammortizzatori sociali in caso di eventi climatici eccezionali, come ondate di calore, per i seguenti settori:

  • Edilizia industriale/artigiana,
  • Estrazione/lavorazione materiali lapidei.

Inoltre:

Gli operai agricoli a tempo indeterminato potranno ricevere il trattamento CISOA anche in caso di riduzione del lavoro fino al 50% dell’orario e senza necessità di 181 giornate lavorate.

Estensione della CISOA anche agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), senza requisiti di giornate lavorative.

L'art 10 ter prevede infine che  in via eccezionale per l'anno 2025, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio

economico dell’Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto  mesi34, sia riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno  previa verifica della sussistenza dei requisiti delle famiglie che hanno fatto richiesta

L'importo è pari all'importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a euro 500, e  viene erogato con la prima mensilità di

rinnovo ,  comunque entro e non oltre il mese di dicembre 2025 

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